Apprendistato - Regione Campania - Osservatorio sull'apprendistato
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Al fine di elevare la occupabilità, in particolare dei giovani, si prevede lo sviluppo di programmi ed azioni finalizzati alla valorizzazione del capitale umano ed intellettuale attraverso un più stretto collegamento degli interventi alla effettiva domanda di lavoro e di competenze da parte delle strutture produttive del territorio ed il loro orientamento alla diminuzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi.
In tale contesto si ritiene di incentivare ed implementare le azioni a sostegno dell'apprendistato, nelle sue varie articolazioni, ritenuta la necessità di raccordare gli obiettivi delle politiche del lavoro regionali con l’esigenza di assicurare la possibilità per le imprese di utilizzare l’apprendistato anche per la qualifica ed il diploma professionale, oltre che incentivare e sostenere l'alta formazione e ricerca.
L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
Esistono diverse tipologie di contratti di apprendistato per finalità, soggetti destinatari e profili formativi:
-Apprendistato professionalizzante: E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
Possono essere assunti con questa tipologia anche i lavoratori in mobilità o disoccupazione senza limiti di età
-Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma professionale
Il contratto di apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale può essere stipulato in tutti i settori di attività, con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età, anche con funzione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.
L’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, attraverso il riconoscimento e la messa a regime della “Botteghe Scuola”, in particolare per il comparto artigianato, si presta ad assolvere anche al recupero di mestieri e servizi alla persona che non trovano, altrimenti, opportunità di crescita e valorizzazione professionale.
Apprendistato duale: disciplinato da ultimo con il D. Lgs 81/2015 nel quale è confluito il precedente Testo Unico, arricchendolo di alcune novità. Quest'ultimo intervento è stato rivolto alla creazione di un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistato finalizzate all'ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario.
- Qualifica e diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Qualifica e diploma professionale:
E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La durata minima è di 6 mesi. Possono essere assunti con questa tipologia giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni.
Dopo il conseguimento del titolo l’apprendistato può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.
Diploma di istruzione secondaria superiore:
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.
Dopo il conseguimento del titolo l’apprendistato può essere trasformato in apprendistato professionalizzante
Il contratto si applica ai ragazzi del IV e del V anno degli istituti superiori
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 1 anni.
Il contratto si applica ai giovani dai 15 ai 25 anni di età con i seguenti requisiti:
- Diploma professionale di tecnico
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Ammissione al V anno dei percorsi liceali
- Certificazione di competenze acquisite in percorsi successivi dell’obbligo scolastico
-Apprendistato di alta formazione e ricerca
- Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)
- Alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale o magistrale
- Master di I e II livello
- Dottorato di ricerca
- Attività di ricerca
- Praticantato per le professioni ordinistiche.
Diploma di istruzione tecnica superiore:
Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti con titolo secondario, già iscritti a corsi ITS e che abbiano frequentato con profitto i primi due semestri
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni
Alta formazione artistica, musicale e coreutica:
Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti con titolo secondario, con diploma di scuola secondaria superiore idoneo
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni
Laurea triennale o magistrale:
Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti che abbiano conseguito 120 cfu per la laurea triennale, 60 cfu per la magistrale.
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni
Master di I e II livello:
Giovani che abbiano conseguito laurea triennale o magistrale
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni
Dottorato di ricerca:
Giovani ammessi o già inseriti in corsi di Dottorato di ricerca
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 5 anni
Attività di ricerca:
Giovani con laurea magistrale o titolo superiore
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni
Accesso alle professioni ordinistiche:
Giovani anni con requisiti per l’accesso al praticantato
La durata non può essere inferiore a 6 mesi
La durata massima è in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato
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